La mancanza di cartelli informativi circa la presenza di videocamere all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale è costata cara al titolare sdel bar.
Il Garante della Privacy infatti, con una recente ordinanza-sanzione, ha accertato la violazione della normativa sulla privacy consistente nell’adozione di un sistema di videosorveglianza capace tanto di controllare l’attività lavorativa dei dipendenti quanto i clienti del bar, senza tuttavia fornire loro la prescritta informativa sul trattamento dei dati personali.
Il titolare dell’esercizio commerciale, pur avendo ammesso che l’impianto di videosorveglianza installato era sprovvisto di cartello contenente l’informativa, ha tentato di giustificare il proprio inadempimento sottolineando: da un lato, di aver stipulato un accordo con le rappresentanze aziendali in merito al sistema di videosorveglianza attraverso il quale viene ripresa anche l’attività lavorativa dei lavoratori e, dall’altro che la mancata presenza del cartello era dovuta alla sua rimozione da parte della ditta delle pulizie che, nel periodo di chiusura dell’attività a causa della pandemia da Covid-19, aveva involontariamente tolto i cartelli dell’informativa all’epoca presenti, senza riaffiggerli.
Il Garante della Privacy ha ritenuto che le giustificazioni addotte dal titolare dell’esercizio commerciale non fossero tuttavia idonee a giustificare la violazione della normativa sulla privacy, atteso che l’accordo sindacale non è idoneo a sostituire l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, considerata la diversità della natura, del contenuto e della finalità dell’informativa e che comunque, l’obbligo di fornire l’informativa agli interessati rientra tra quelli attribuiti al titolare del trattamento.
Pertanto è la Società che avrebbe dovuto occuparsi, in ogni caso, anche al termine delle attività di “pulizie straordinarie”, di ripristinare i cartelli e dare esecuzione a quanto previsto dal predetto art. 13 del Regolamento.
Il Garante – ritenendo che la condotta del titolare dell’esercizio commerciale non potesse essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione stessa – ha irrogato una sanzione pari a 1.000 euro.