Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la sentenza del 26 giugno 2020, condividendo la tesi difensiva sostenuta degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso avanzato dalla Farmacia ricorrente, la quale si era vista illegittimamente negare dal Comune la concessione di suolo pubblico per l’individuazione di stalli da riservare ai propri clienti.
Il Collegio in particolare – dopo aver rilevato che l’articolo art. 7, primo comma, lettera e) del Codice della Strada stabilisce che nei centri abitati i Comuni possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli e che in forza di tale previsione le amministrazioni Comunali sono solite concedere, a richiesta, appositi stalli di sosta temporanea nei pressi degli esercizi farmaceutici – ha affermato l’importante principio per cui “..come ampiamente evidenziato dai difensori della ricorrente, la diffusa concessione di stalli di sosta per il parcheggio dei clienti nei pressi delle farmacie non costituisce una sorta di privilegio attribuito a tale genere tipo di esercizio commerciale, ma dipende dalla circostanza che i farmacisti sono concessionari di un pubblico servizio e, pertanto, pur esercitando la propria attività in forma privatistica, sono espressione della Pubblica Amministrazione in senso lato, di talché la loro attività necessita di forme particolari di tutela che, seppure possano anche costituire un beneficio per il titolare dell’esercizio, hanno l’essenziale finalità di consentire il miglior espletamento del servizio stesso in favore dell’utenza pubblica..”.
Pertanto nella richiesta di concessione di suolo pubblico per l’individuazione di stalli di sosta in favore dei clienti delle Farmacie “..non viene in rilievo il semplice soddisfacimento di un interesse commerciale e di natura privatistica, ma anche il più adeguato e corretto svolgimento di un servizio pubblico..”.
Coerentemente, e quanto al danno subìto dalla Farmacia nel caso di specie, il TAR ha rilevato che “..l’esercizio commerciale subisce un pregiudizio concreto ed effettivo dal fatto che non siano presenti nei pressi della farmacia appositi stalli di sosta temporanea per i clienti della struttura, incidendo tale circostanza sul più proficuo svolgimento dell’attività commerciale, nonché del servizio pubblico che la farmacia è chiamata a espletare”.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso presentato dalla Farmacia e ha condannato l’amministrazione comunale al pagamento delle spese del giudizio.
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