Brevi note sulla misura degli interessi moratori nelle sentenze di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro Il decreto legge numero 132 del 2014, convertito con legge 10 novembre 2014 numero 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto – incidendo anche sulle norme di diritto sostanziale – alcune interessanti novità sull’assetto del processo civile. In particolare, si osserva come uno degli interventi più significativamente “rivoluzionari”, sia stato l’inserimento – operato dall’articolo 17 del citato decreto – di due nuovi commi all’interno dell’articolo 1284 del codice civile. L’effetto della citata novella legislativa, è stato quello di introdurre un regime speciale per gli interessi legali maturati successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Ed infatti, a norma del nuovo quarto comma dell’articolo 1284, “…se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi nei pagamenti..”.

Il riferimento alla legislazione speciale, è rivolto agli interessi moratori previsti dal decreto legislativo numero 231 del 2002, per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (l’aumento degli interessi maturati successivamente all’instaurazione del giudizio è, dunque, notevole: basti pensare che, mentre il saggio degli interessi legali per l’anno 2015 è pari allo 0,5%, il saggio degli interessi moratori è pari a 8,05%). Evidente è la ratio di una tale previsione normativa: essa è chiaramente volta a scoraggiare eventuali strategie dilatorie del debitore, che sarebbero al contrario favorite dal saggio estremamente ridotto degli interessi legali previsto dal primo comma del citato art. 1284. Si sottolinea inoltre come la richiamata modifica alla norma di diritto sostanziale abbia evidenti ripercussioni anche sul profilo processual-civilistico.

Ed infatti, non appare revocabile in dubbio come il riferimento agli interessi legali riportato dalla nota formula di rito “oltre interessi legali dalla maturazione al saldo” – usualmente ricompresa nel provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro – vada correttamente inteso quale specifico richiamo agli interessi moratori previsti per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, proprio in virtù del quarto comma del citato articolo 1284.

• Focus: incidenza del novellato articolo 1284 del codice civile sulle pronunce giurisprudenziali in materia giuslavoristica.

Con specifico riferimento alle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti da lavoro, si osserva come l’articolo 429 del codice civile operi un espresso richiamo nall’articolo 1284 del codice civile. Pertanto, anche in questi casi, la parte soccombente (datore di lavoro) dovrà versare in avore dell’altra (lavoratore), oltreché le somme derivanti dai crediti accertati in sentenza, li interessi moratori previsti per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, maturati sui predetti crediti.

Per quanto riguarda il dies a quo del termine di decorrenza degli interessi moratori, considerato che la ratio della norma è – come anticipato – quella di scoraggiare il debitore da qualsivoglia condotta dilatoria, sembra ragionevole ritenere che gli interessi maggiorati debbano decorrere non già dal momento del deposito del ricorso, ma dal momento dell’effettiva notificazione del ricorso stesso al datore di lavoro. Una diversa interpretazione della norma risulterebbe incoerente, considerato che solamente la conoscenza dell’instaurarsi del procedimento (e quindi della decorrenza del più elevato aggio d’interesse) può sortire l’intento dissuasivo che sta alla base della norma.