Il dettato dell’art. 414 del codice di procedura civile, recante in rubrica “Forma della domanda”, individua il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio in materia di lavoro.
Il disposto normativo prevede invero che “…La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l’indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato , il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione…”.
La riflessione sulle conseguenze della mancata e/o adeguata determinazione dell’oggetto della controversia e delle “ragioni del domandare”, verte specificamente sull’esegesi dei requisiti di cui ai numeri 3 (petitum) e 4 (causa petendi) elencati dalla norma.