Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con una recente sentenza – condividendo la tesi difensiva degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca – ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento serbato da un Comune sull’istanza presentata dai ricorrenti, tesa a sollecitare la conclusione del procedimento repressivo degli abusi edilizi commessi da un vicino di casa dei ricorrenti.
Nel caso di specie era in particolare accaduto che, con una prima istanza inviata al Comune, i ricorrenti avessero richiesto all’amministrazione l’attivazione dei poteri repressivi avverso i succitati abusi edilizi.
Il Comune tuttavia era rimasto silente e pertanto i ricorrenti avevano adito il TAR Catania per la condanna del Comune all’avvio e conclusione del procedimento repressivo.
Il TAR ha accolto il ricorso dei ricorrenti e condannato il Comune a provvedere.
Il Comune tuttavia, emessa una prima ordinanza di demolizione, ha arrestato il procedimento repressivo, omettendo di concluderlo.
Sicché i ricorrenti – dopo aver inutilmente richiesto una seconda volta all’amministrazione di concludere il procedimento – hanno nuovamente adito il TAR che ha accolto il ricorso.
E ciò, nonostante l’Amministrazione comunale avesse giustificato la propria inerzia rilevando come:
– il vicino avesse presentato istanza ex articolo 36 del Testo Unico dell’Edilizia volta all’accertamento di conformità delle opere abusive, e dunque fosse pendente un procedimento di sanatoria edilizia;
– l’amministrazione, dal canto suo, aveva notificato l’ordinanza di demolizione, sicché null’altro poteva fare (sostenendo sul punto che l’azione avverso il silenzio amministrativo non possa essere promossa per conseguire la realizzazione di un’attività materiale).
Il Collegio catanese, superando le difese del Comune e accogliendo le censure mosse dai legali dei ricorrenti, ha ritenuto sussistente nel caso di specie in capo al Comune l’obbligo di concludere il procedimento repressivo, osservando che anche la mancata esecuzione dell’attività direttamente e materialmente connessa ai provvedimenti amministrativi costituisce un inadempimento dell’amministrazione e che la sussistenza o meno di procedimenti in sanatoria relativi alle opere oggetto del procedimento repressivo è a tal fine del tutto irrilevante (non esimendo il Comune dall’obbligo di fornire una risposta all’interessato che solleciti l’attuazione delle misure repressive già adottate dall’Amministrazione).
Con ciò, il TAR ha ordinato al Comune di pronunciarsi in via espressa sull’istanza presentata dai ricorrenti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti all’ordinanza di demolizione, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite.
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