Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con una recente sentenza, condividendo la tesi difensiva degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso proposto avverso un provvedimento con cui l’amministrazione comunale ha disposto limiti all’orario di apertura degli esercizi commerciali.

Il ricorrente, titolare di un chiosco per la somministrazione di bibite, ha impugnato un’ordinanza sindacale con cui un Comune siciliano aveva, negli anni 2000, disposto importanti limitazioni all’orario di apertura degli esercizi commerciali, tra cui rientrava il chiosco medesimo.

A seguito di tale ordinanza infatti, il Comune aveva ripetutamente multato il ricorrente, il quale non aveva inteso rispettare tali (illegittime) limitazioni di orario.

Il Collegio, in accoglimento delle censure mosse dal ricorrente, ha confermato che sono da ritenersi abrogate e/o comunque illegittime tutte le norme regionali (e di conseguenza anche i provvedimenti dei Comuni) che prevedono limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali, in forza dell’entrata in vigore delle norme in materia di liberalizzazione (cfr. in particolare art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011) che hanno affermato il principio del non contingentamento, di derivazione comunitaria.

Pertanto, accogliendo il ricorso, il TAR Catania ha annullato l’ordinanza sindacale impugnata, condannando l’amministrazione alla refusione delle spese di lite.

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