Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con una recente sentenza, condividendo la tesi difensiva degli Avvocati Simona Santoro ed Emiliano Luca, ha accolto il ricorso proposto da un militare avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata sulla domanda di aggravamento dell’infermità deipendente da causa di servizio presentata dal dipendente militare.
L’Amministrazione infatti (id est il Minstero della Difesa), pur avendo regolarmente avviato il procedimento a seguito della domanda del ricorrente, non lo aveva mai concluso, omettendo quindi di riconoscere la dipendenza della causa di servizio dell’aggravemento di una infermità già riconosciuta.
E ciò, nonostante la Commissione Medico Ospedaliera del Ministero competente, avesse già espresso parere positivo.
Il ricorrente pertanto, dopo aver inutilmente sollecitato la P.A. alla conclusione del procedimento, haproposto ricorso, chiedendo al TAR di condannare l’amministrazione a provvedere sulla sua istanza, concludendo quindi il procedimento in breve tempo, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 461/2001.
Il Collegio, in accoglimento delle censure mosse dal ricorrente, ha ritenuto sussistente in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dal militare (invero parecchi anni prima), affermando che “…L’istanza con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento della propria patologia e il relativo equo indennizzo non è, infatti, stata riscontrata con conseguente violazione dell’obbligo generale gravante su tutte le pubbliche amministrazioni di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, i procedimenti (qual è quello in esame) che conseguono obbligatoriamente a un’istanza…”.
Pertanto, il TAR ha dichiarato l’illegittimità del contestato silenzio sull’istanza e ha ordinare al Ministero della Difesa di definire il procedimento, nominando altresì un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, e condanndando l’amministrazione alla refusione delle spese di lite.
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