Con una recente decisione, emessa il 31 gennaio 2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, sposando la tesi sostenuta da parte ricorrente – difesa dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giorgia Motta, coadiuvati dall’Avvocato Simona Santoro – ha affermato rilevanti principi in materia di responsabilità del Ministero della Salute per i danni subiti dagli emotrasfusi che, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto praticate prima del 1978, hanno contratto la patologia epatica HCV.
Nella fattispecie esaminata, era stata presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che negava ai ricorrenti il risarcimento per i danni subiti per la morte di un proprio congiunto per la patologia in oggetto, causata da emotrasfusioni avvenute nel 1974.
La Corte di Cassazione ha pienamente accolto il ricorso, affermando che anche prima del 1978 (data di scoperta del virus HCV) il Ministero della Salute aveva l’obbligo di controllare l’idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione e che, ove da tale omissione fosse derivata l’insorgenza della patologia in capo all’emotrasfuso, questi debba essere risarcito.
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